Proroga dell’ecobonus 110 al 2022.
Nella legge di bilancio 2021 è stato introdotto un emendamento che proroga la validità del superbonus fino al 30 giugno 2022, consentendo anche ulteriori sei mesi (ovvero fino al 31 dicembre) per i lavori già iniziati, e queste non sono le uniche novità della finanziaria del 2021.
L’emendamento prevede che il SUPERBONUS, meglio conosciuto come ECOBONUS 110%, venga prorogato fino al 30 giugno 2022, ma per chi a giugno di quell’anno, abbia già concluso il 60% dei lavori è prevista una proroga fino al 31 dicembre 2022. Mentre per le spese sostenute per l’anno 2022 il recupero deo crediti avverrà in 4 anni anziché 5 anni previsti dall’attuale decreto.
E’ stata prorogata anche l’agevolazione fiscale per le IACP delle case popolari, fino al 31 dicembre 2022. Se alla data del 30 giugno 2022 sulle case popolari sono stati effettuati almeno il 60% dei lavori, la detrazione del 110% è estesa anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
Secondo Luca Sut, deputato dei 5 stelle e firmatario dell’emendamento “era il massimo che si potesse ottenere in occasione di questa manovra di bilancio (…) e siamo ottimisti: gli italiani hanno già dimostrato di apprezzare la nostra idea. Presenteremo un Ordine del Giorno in chi chiederemo un impegno preciso al governo di trovare le coperture per aggiungere un altro anno di maxi agevolazione ai due che abbiamo davanti”.
L’obiettivo è quindi la proroga al 2023.
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Ecobonus 110 nella legge di bilancio, le ultime novità
Ma non è l’unica novità alla legge di bilancio 2022 che riguarda l’ecobonus 110. Sono stati chiariti tutti i dubbi e tutte le incertezze dell’art. 119 del decreto rilancio. In primis sono stati chiariti i dubbi inerenti il concetto di “funzionalmente indipendente”, spiegando che l’unità immobiliare può ritenersi tale se dotata di tre delle seguenti caratteristiche tecniche e/o di manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
La detrazione dell’ecobonus 110% si applica anche gli interventi che abbiano come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche. Possono accedere alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici. Il superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Un’altra novità è in fase di approvazione della bozza attuale della legge di bilancio, nella quale è prevista la possibilita di far accedere all’ecobonus 110% anche piccole palazzine con unico proprietario a patto che quest’ultima sia dotata di un ingresso comune alle unità abitative, che non devono essere più di quattro.
Finora infatti l’agevolazione era preclusa alle piccole palazzine e di proprietà di una sola persona in quanto queste non rientravano nella definizione di “condominio”, come da circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che specifica come “il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.
Questa esclusione colpiva anche le singole unità abitative appartenenti alle palazzine di questo tipo che, non potendo accedere al superbonus nelle parti comuni, non potevano farlo nemmeno per gli interventi trainanti sui singoli appartamenti.
A seguito della nuova misura le palazzine con non più di quattro unità abitative potranno invece effettuare interventi finanziati, parti comuni comprese.
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