AUTOCONSUMO COLLETTIVO
Indipendenza Energetica

Nessun problema! Oggi tutte le abitazioni di Italia, le attività commerciali, le imprese, gli enti territoriali e le autorità locali possono unirsi per produrre e condividere la propria energia elettrica da fonti rinnovabili, come per esempio un impianto fotovoltaico.
I consumatori di energia elettrica possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, rendendola fruibile all’intera comunità.
Questo grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16/09/2020 del MiSE.
L’energia elettrica “condivisa” beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione. Le possibili configurazioni ammesse al servizio sono le seguenti:
Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o Comunità di energia rinnovabile.
Un Gruppo di autoconsumatori collettivo
rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.
Una Comunità di energia rinnovabile
è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di più membri tra persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile, con l’obiettivo principale obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
Grazie al nostro servizio dedicato potrai accedere anche tu alla nuovissima Comunità Energetica e approfittare in maniera indiretta dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico installato sul tetto del tuo condominio, in più ottenendo un incentivo certo per i prossimi 20 anni stabilito dalle autorità competenti….
… (Fonte GSE)
Scopri di più su come installare un impianto fotovoltaico sul tetto condominiale, condiviso da tutti, che si ripagherà nel tempo grazie agli incentivi delle Comunità Energetiche …
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